28 gen 2010

PEC (posta elettronica certificata)

Se si tratta solo di fatture è sufficiente che il cliente produca una
dichiarazione scritta di accettazione delle "fatture in formato
pdf" (non modificabili). Dal momento in cui si riceve questa
dichiarazione le fatture possono essere inviate per via elettronica.
Ti consiglio di chiedere sempre la conferma di lettura al momento
dell'invio. Nel testo della mail poi scrivete "Ricordiamo che siete
tenuti a stampare e conservare la fattura allegata come da DPR 633/72,
Succ. modifiche e da risoluzione Ministero delle Finanze PROT.450217
Del 30 Luglio 1990."


faccio un esempio:

(sarebbe meglio che avessero la carta intestata ma, con questo
metodo, potete inviare un fax simile in word ai vs clienti di una
lettera del genere, di modo che, per loro è meglio perchè devono solo
compilare due righe e firmare, pervoi è meglio così avete tutte le
dichiarazioni dei clienti nello stesso formato)




spett.le Buchi di culo srl




via di sto cazzo, 15




22569, trevisano, BS




P IVA 1654456566565




CF hegjwer5446444fg




Oggetto: dichiarazione di accettazione fatture in fomato elettronico




Il sottoscrito …. titolare/.... dell’azienda ….........(lasciare gli
spazi adeguati) dichiara che a partire dalla data odierna, come da
accordi, accetterà la ricezione delle Vs fatture commerciali in
formato elettronico come da DPR 633/72 .




Data
firma




dimenticavo, la posta elettronica certificata è un dippiù, non è
obbligatoria, è solamente una garanzia in più, a patto che entrambe le
aziende possiedano questo protocollo, altrimenti è inutile




Il Ministero delle Finanze, ad esempio, permette da tempo di inviare
fatture tramite posta elettronica a patto che tali documenti
rispettino determinate caratteristiche.




Non può invece avvenire lo stesso per altri documenti fiscali come
ricevute o scontrini.




Le motivazioni stanno proprio nella legislazione che regola tali
documenti: le ricevute infatti, per essere valide, devono essere
fornite esclusivamente dalle tipografie autorizzate e dotate di numero
progressivo e prefissi alfabetici di serie.




Per quanto riguarda lo scontrino fiscale, anch’esso, per avere valore
legale, deve essere rilasciato solo da registratori di cassa
appositamente autorizzati e dotati di memoria fiscale indelebile.




Tali restrizioni non riguardano, al contrario le fatture fiscali.




Il Ministero ha autorizzato la trasmissione attraverso mezzi
elettronici della copia della fattura spettante al cliente.




In realtà la normativa non contemplerebbe in modo specifico una simile
trasmissioni di dati fiscali, ma il Ministero, tenendo conto
dell’ampia diffusione di tali mezzi, ha ammesso che per ‘consegna’ o
‘spedizione’ della fattura si possa intendere anche la trasmissione
tramite posta elettronica o altri strumenti.




In sostanza viene riconosciuta la legittimità dei dati trasmessi per
via informatica fermo restando il rispetto della regolamentazione di
operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ovvero i dati contenuti nel
documento conservato dall’emittente e in quello inviato al cliente,
devono essere i medesimi.




Vengono peraltro concesse alcune differenze nella disposizione formale
dei dati nel caso le tecnologie differenti utilizzate lo richiedano.
Il contenuto non può mai variare.




La fattura emessa in via elettronica ha comunque valore solo se
rispetta alcune caratteristiche irrinunciabili. Deve infatti
contenere:




* ditta, indirizzo di residenza o di domicilio dei due soggetti
coinvolti. In caso di privati, nome e cognome o ragione sociale.
* numero della partita Iva dell’emittente
* descrizione dei beni o dei servizi oggetti della transazione:
quantità, natura, qualità
* tutti i dati necessari per la determinazione precisa
dell’imponibile (corrispettivi, si escludono invece premi e beni
ceduti a titolo di sconto)
* aliquota e determinazione dell’imposta da versare




Nel caso si scelga questa soluzione occorre prestare attenzione per
quanto riguarda il momento in cui la fattura si ritiene emessa e
ricevuta, momento dal quale scaturiscono gli obblighi Iva.




Si ricordi quindi che una fattura si considera:




* effettuata, nel momento stesso in cui la si trasmette. Va quindi
registrata entro quindici giorni dall’atto di emissione ed occorre
includere le relative operazioni nelle liquidazioni periodiche per il
versamento dell’Iva
* ricevuta nel momento in cui pervengono effettivamente i dati al
destinatario e comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
trasmissione dei dati stessi. La fattura, per poter detrarre l’Iva a
credito, andrà quindi ugualmente registrata.






correggo la lettera "tipo":


Il sottoscrito …. titolare/.... dell’azienda ….........(lasciare gli
spazi adeguati) dichiara che a partire dalla data odierna, come da
accordi, accetterà la ricezione delle Vs fatture commerciali in
formato elettronico come da DPR 633/72 .
Inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:

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